1. Alla Direzione generale del SIS è preposto, alle dirette dipendenze del Ministro delle informazioni per la sicurezza,
a) fornisce al Ministro delle informazioni per la sicurezza ogni elemento a sostegno dei processi decisionali governativi e ritenuto utile per l'attuazione delle politiche delle informazioni per la sicurezza di cui all'articolo 1 e lo tiene aggiornato su ogni questione di rilievo;
b) informa il Ministro delle informazioni per la sicurezza dell'attività svolta dall'AE e dall'AI;
c) esercita le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica;
d) è responsabile dell'architettura del sistema statistico e informatico attivato presso il Centro di analisi integrata strategica di cui all'articolo 7;
e) garantisce lo scambio informativo tra le due Aree e le Forze di Polizia, nonché tra le due Aree e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS-Difesa);
f) cura il coordinamento dei rapporti con gli organismi informativi degli altri Stati ed è preventivamente informato di ogni collegamento operativo tenuto con essi dall'AE e dall'AI;
g) propone al Ministro delle informazioni per la sicurezza, per la successiva nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il vice direttore esecutivo, i responsabili dell'AE e dell'AI e il capo del Centro di analisi integrata strategica e il capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi;
h) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del SIS non compresi tra quelli di cui alla lettera g) e nomina i funzionari di collegamento con i Ministeri interessati alla ricerca informativa.
4. Il Direttore generale del SIS non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.